Il mondo è pieno di brave persone. Quando si è onesti e si lavora, si è sempre ricompensati. Emile Zola
Chi lavora per produrre musica per l’immagine, music libraries. production music o jingle pubblicitari, si trova ad avere a che fare con due generi di interlocutori: il cliente, ad esempio una agenzia di pubblicità, e/o l’editore musicale.
Spesso i compositori e i musicisti si trovano impreparati di fronte alla contrattualistica o alle trattative da svolgere. Ragione per cui l’editore, molto spesso, è una figura essenziale proprio per tutelare i diritti dei musicisti. Ma anche ragione per cui sono nate realtà associative, come ad esempio Note Legali, che accompagnano i musicisti in tutte le fasi di una negoziazione.
Tuttavia spesso i musicisti si sono ritrovati soli e inevitabilmente commettono gravi errori.
Ecco le 5 cose da NON fare mai assolutamente:
- Cedere più punti di edizione oltre i 12 / 24
- Cambiare titoli alle opere e cederle ad altri editori
- Non sottoscrivere contratti di edizione, ma solo firmare i bollettini
- Cedere le musiche Free, senza alcuna Collecting
- Cedere le musiche in perpetuo negli usi commerciali
1ª regola: non cedere più di 12 / 24 esimi
Il deposito in SIAE dei punti di edizione per le “public performance” (la pubblica esecuzione) è, per prassi, calcolato a ventiquattresimi. Se ad esempio c’è un editore, un compositore e un autore della parte del testo, in genere le quote sono suddivise 12 + 6 + 6.
In ambito invece “meccanografico”, derivante dalle licenze cioè discografiche, si calcola a Percentuale e le quote di cui sopra verrebbero ripartire 50+25+25.
Se incappate in qualcuno che pretende di firmare con voi i vostri bollettini, è un comportamento deontologicamente scorretto. Come minimo dovete pretendere tutti i vostri 12 ventiquattresimi o il 50% del meccanografico.
Spesso chi propone questa cosa fa leva sul ricatto “prendo la tua musica, ma firmo con te”. Capisco perfettamente che sia molto difficile uscire dal giro, perdere una opportunità, ma se tutti rispettassero questa semplice regola, i “gatti e la volpe” avrebbero vita brevissima. È davvero una questione di principio e di rispetto per il lavoro dei musicisti.
Nel settore della “Ricerca di personale” la legge prevede che gli operatori professionali debbano trovare personale a chi cerca personale. E non lavoro a chi cerca lavoro. Una sottile differenza. In sostanza le agenzie di recruiting vengono pagate solo ed esclusivamente dai propri committenti e non da chi cerca lavoro. Questa legge, limpidissima e assolutamente corretta, permette di evitare lo sfruttamento di chi si trova in una situazione di difficoltà e cerca di evitare alcuni fenomeni come ad esempio quello del “caporalato”.
Accettare di cedere più punti e di far firmare i bollettini a chi non ha contribuito all’ideazione o alla produzione dell’opera dell’ingegno, equivale a pagare un compenso a chi ti offre un lavoro.
2ª regola: cedere in esclusiva, senza cambiare titoli
L’editore deve essere messo in grado di poter lavorare le vostre opere e relativi fonogrammi in esclusiva. Anni fa alcuni musicisti cambiavano i titoli alle opere e le cedevano anche ad altri editori. Oggi non si può più fare, ma soprattutto non si deve fare. I sistemi di detection, specialmente quelli sul web (ad esempio il content ID di You Tube), individuano immediatamente la medesima forma d’onda ed è praticamente inevitabile la reciproca rivendicazione dei claim. Cosa che blocca qualsiasi eventuale monetizzazione dei contenuti.
Inoltre pensate se, mentre un editore sta trattando la vostra traccia per un determinato cliente, dall’altra parte l’altro editore la tratta per un cliente della concorrenza!
Distorsioni queste che non permettono agli editori di lavorare il vostro catalogo con la certezza e la sicurezza di poter concedere licenze di sincronizzazione sicure e a regola d’arte ai propri clienti.
E i clienti, come ad esempio le Agenzie di Pubblicità, non possono permettersi di correre rischi: è per questo che scelgono Preludio o fornitori seri, diffidando ad esempio dai cataloghi di musica Royalty Free.
3ª regola: firmare sempre un contratto
Oggi è sempre più invalso l’uso di non sottoscrivere alcun contratto editoriale, né di Master. Diffidate da chi vi propone il semplice deposito del bollettino in SIAE. Quest’ultimo non descrive nel modo più assoluto gli obblighi a cui deve assolvere l’editore e non circoscrive le royalty dovute per i differenti utilizzi, come ad esempio le sincronizzazioni o la messa a stampa, ecc…
Preludio, al fine di tutelare i propri musicisti e compositori, ha avanzato, attraverso le associazioni di categoria, la proposta di obbligare al deposito del contratto editoriale congiuntamente al bollettino SIAE. Cosa che già avviene in alcune collecting estere come, ad esempio, in SUISA (Svizzera).
Non solo attenzione al contratto editoriale, ma se state cedendo una registrazione, dovete richiedere anche un contratto fonografico o “di Master”. Ve ne sono di due tipi:
- Cessione del Master
- Licenza
Con la cessione del Master qualcun altro diviene proprietario della vostra registrazione e acquista in questo modo tutti i diritti. Il contratto potrebbe stabilire che voi non avete alcuna voce in capitolo: come ad esempio non avere diritto ad alcuna revenue digitale o per le sync.
Attenzione a firmare la cessione del Master: quest’ultima in genere viene concessa in cambio di un equo corrispettivo (che spesso rischia di non essere equo). Meglio sottoscrivere contratti di licenza fonografica, dove concedete sì una esclusiva, ma per un periodo determinato, come ad esempio 5 anni con tacito rinnovo annuale.
In definitiva ci si può sentire più leggeri dalla minor burocrazia, ma ricordate sempre che firmare un contratto è nel vostro interesse! Non solo! È un aspetto fondamentale anche per le esigenze dei nostri clienti: che sia il reparto Marketing & Comunicazione di una azienda, una Agenzia di Pubblicità, una Casa di Produzione Video, una Web Agency, il singolo regista o documentarista, nessuno di loro acquisterà da noi una licenza di sincronizzazione musicale senza la certezza che Preludio sia titolare di tutti i diritti. Cosa che avviene solo attraverso la firma dei due contratti, quello editoriale e la licenza Master.
4ª regola: depositare sempre le proprie opere
Oggi più che mai si parla di Royalty Free o di Common Creative. Se siete professionisti della Musica, sconsigliamo caldamente di cedere musiche che non siano affidate a una collecting, come SIAE o qualsiasi altra consorella di SIAE all’estero.
Questo perché non avrete alcuna garanzia sui reali utilizzi della vostra musica. Senza una collecting è di fatto impossibile avere un controllo di chi utilizza e come viene utilizzata la vostra musica.
Oltre a ciò Preludio ritiene che sia deontologicamente inaccettabile che l’autore dell’opera dell’ingegno non sappia dove finiscano e chi stia utilizzando le proprie creazioni, soprattutto quando l’utilizzatore ne fa un uso commerciale.
Preludio, per ogni utilizzo, ripartisce sempre per via analitica i propri partner, fornendo un report completo di tutte le informazioni: dal nome del cliente, al titolo della campagna, alla pianificazione effettuata.
Anche grazie a SIAE ogni compositore o autore che si rispetti ha modo di verificare se vi siano state utilizzazioni ulteriori delle proprie composizioni.
5ª regola: no al “perpetuo” in ambito commerciale
Avete scelto di tutelare le vostre opere sottoscrivendo non solo il bollettino SIAE, con regolare cessione all’editore di non più dei 12 punti di edizione, ma anche il vero e proprio contratto editoriale nonché la licenza master; Vi siete guardati bene dal cedere la stessa musica ad altri editori o produttori, e quindi siete in regola con il rispetto di tutte e quattro le prime regole, ma si presenta un’occasione per sincronizzare la vostra musica ad una campagna pubblicitaria per la quale viene richiesta la “cessione in perpetuo“. La risposta deve sempre e comunque essere negativa.
La cessione in perpetuo può essere concessa per film, documentari e web e in buona sostanza per gli usi strettamente “non commerciali“. Quando c’è un brand, un prodotto, un servizio per il quale viene anche realizzata una pianificazione media, cioè l’acquisto di spazi pubblicitari, pre-roll o sponsorizzate (ad. es sui social), in tutti questi casi la cessione in licenza deve essere condizionata a un periodo di tempo limitato corrispondente al periodo di pianificazione. Ad esempio 1 settimana, 1 mese, 3 mesi.
Negli ultimi anni si ricorre spesso alla cessione “arco anno“: il cliente può pianificare ad esempio per 4 settimane, ma non consecutive, bensì nell’arco di un anno. Questa richiesta non può essere equiparata a 4 settimane consecutive, perché di fatto in ambito pubblicitario siamo costretti a “bloccare” quella musica per il periodo annuale. Quindi in genere non si richiede il pagamento di un anno, ma qualcosa meno, con attenzione e rispetto quindi anche al budget del cliente.
“Ma se il cliente è disposto a pagare una cifra altissima, perché non cedere in perpetuo?“. Può anche essere, ma fate bene i vostri conti pensando ad esempio ad alcune celebri campagne degli anni 70 che ancora oggi utilizzano la musica di allora. Come “Sorrisi e Canzoni TV“, “Pennello Cinghiale“, “Cedrata Tassoni“, “Fernet Branca“, “Vecchia Romagna etichetta nera“. I titolari dei diritti di master e/o editoriali delle musiche oggi si morderebbero le mani se avessero ceduto in perpetuo.
Ma non è solo una questione prettamente commerciale, ma anche di principio e deontologica. Noi non “vendiamo” opere dell’ingegno, ma le cediamo in licenza. E se anche grazie alle nostre musiche una azienda riesce a vendere migliaia e migliaia di prodotti, l’equo compenso consiste fondamentalmente nella relativa compartecipazione ai profitti. Cosa che avviene solo se si contratta una licenza temporale.
Un ultimo suggerimento: piuttosto che cedere in perpetuo, proponete una licenza quinquennale con eventuale diritto al rinnovo. Oggi siamo nella società dell’usa e getta: le nuove pubblicità difficilmente sopravvivono per più di 5 anni.
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